Art. 2.

      1. Lo Stato ha il dovere di tutelare i diritti e il benessere morale e materiale nonché di garantire l'assistenza dei pensionati, degli invalidi e degli anziani.
      2. Lo Stato riconosce alle categorie di cittadini di cui al comma 1, particolarmente meritevoli, per i servizi prestati o per i gravi danni subìti, il diritto a una dignitosa e serena vecchiaia.
      3. Lo Stato ha il dovere di costituire un apposito organismo assicurativo a favore dei soggetti di cui al comma 1.
      4. I contributi dei lavoratori ed eventualmente dei datori di lavoro devono essere accantonati in un fondo pensioni atto a garantire il loro adeguato rendimento. Il fondo è inalienabile e garantito dallo Stato.
      5. Il fondo di cui al comma 4 è amministrato dall'organismo di cui all'articolo 15, assistito da un consiglio paritetico formato da esperti nominati dal Governo e da esperti eletti dai lavoratori in attività e in quiescenza con suffragio indiretto e segreto.

 

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      6. Le varie categorie di lavoratori possono, su richiesta della maggioranza degli iscritti, sottoscrivere un'assicurazione presso enti autogestiti, giuridicamente riconosciuti e posti sotto il controllo dei giudici incaricati della trattazione delle controversie in materia di lavoro.

      7. Lo Stato deve esigere che tutti i lavoratori in attività siano coperti da assicurazioni previdenziali, pubbliche o private, controllate e giuridicamente riconosciute.