1. Lo Stato ha il dovere di tutelare i diritti e il benessere morale e materiale nonché di garantire l'assistenza dei pensionati, degli invalidi e degli anziani.
2. Lo Stato riconosce alle categorie di cittadini di cui al comma 1, particolarmente meritevoli, per i servizi prestati o per i gravi danni subìti, il diritto a una dignitosa e serena vecchiaia.
3. Lo Stato ha il dovere di costituire un apposito organismo assicurativo a favore dei soggetti di cui al comma 1.
4. I contributi dei lavoratori ed eventualmente dei datori di lavoro devono essere accantonati in un fondo pensioni atto a garantire il loro adeguato rendimento. Il fondo è inalienabile e garantito dallo Stato.
5. Il fondo di cui al comma 4 è amministrato dall'organismo di cui all'articolo 15, assistito da un consiglio paritetico formato da esperti nominati dal Governo e da esperti eletti dai lavoratori in attività e in quiescenza con suffragio indiretto e segreto.